Sportello Fiscale Artisti 7607 per DECRETO LEGGE SOSTEGNI

Cari Artisti,
lo Sportello Fiscale gratuito riservato agli artisti mandanti di Artisti 7607 può assistervi nella verifica della spettanza delle indennità e dei contributi previsti dal recente Decreto legge Sostegni (Decreto legge 22 marzo 2021 n.41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) con riferimento agli articoli 1, 4, 10, 11, 12.

Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di partita IVA (persone fisiche o società) con ricavi, non superiori a dieci milioni di euro conseguiti nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del decremento del fatturato);
– la partita IVA sia attiva alla data del 22.03.2021, entrata in vigore del decreto legge.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come indicato dalla legge.
Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro e non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla legge.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, a partire dal 30.03.2021 fino al 28.05.2021.
Il contributo può essere richiesto sia in forma di erogazione in denaro che tramite la concessione di un credito di imposta da utilizzare a compensazione dei futuri tributi a debito.

Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi fino al 30 aprile 2021 i termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Sono automaticamente annullati i debiti fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni – risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e ricompresi nelle definizioni di legge – delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilirà con decreto le modalità e le date dell’annullamento dei debiti.

Art. 10. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (BONUS INPS)

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176) è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
Tra le varie categorie beneficiarie è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13,14,15,17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Le indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dall’INPS.
Le indennità INPS non concorrono alla formazione del reddito.
Per coloro che hanno già ottenuto le precedenti indennità, si attendono le istruzioni operative dell’INPS per la presentazione della domanda.

Art. 11. Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

La norma ha provveduto al rifinanziamento del reddito di cittadinanza.

Art. 12. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è riconosciuto per tre quote relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 nell’ammontare previsto dalla legge, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso dei requisiti indicati e ferme restando le incompatibilità previste dalla legge.

La corresponsione del reddito di emergenza è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno di cui all’articolo 10 sopra citato.
La domanda per il reddito di emergenza è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall’INPS.

Per ogni chiarimento potete richiedere un appuntamento con lo sportello fiscale facendone richiesta a sportellofiscale@artisti7607.com